Prodotti di Pasticceria: Normative sull'Etichettatura e Vendita Diretta
Introduzione alla Normativa sull'Etichettatura Alimentare
Il presente documento si propone di fornire chiarimenti sull'etichettatura dei prodotti di pasticceria, con particolare attenzione all'esclusione di quelli da forno lievitati e alle specificità della vendita diretta. La normativa di riferimento principale è il Regolamento UE 1169/11, che disciplina le informazioni sugli alimenti da fornire ai consumatori.
In base al Regolamento UE 1169/11, i prodotti alimentari sono distinti in due categorie principali ai fini dell'etichettatura: gli alimenti preimballati e quelli non preimballati. Tuttavia, esiste una deroga specifica per i prodotti definiti "preincartati" o "preincarti", ovvero quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Deroga dall'Etichettatura per la Vendita Diretta
La deroga dagli obblighi di etichettatura stabiliti dal Food Information Regulation e da altre normative richiamate si applica agli alimenti destinati alla vendita diretta. Questa vendita diretta si configura quando i prodotti sono imballati dal distributore o dal produttore stesso che li offre nel proprio punto vendita o al proprio banco presso un mercato.
Nel caso di prodotti da forno, formaggi, prodotti di gastronomia e simili, imballati per la vendita diretta, le informazioni al consumatore possono essere fornite tramite un cartello di vendita, senza la necessità di etichettare ogni singola confezione. Questa disposizione è sancita dall'articolo 44 del Regolamento UE 1169/11 e dall'articolo 12 del D.Lgs. 231/17.
È importante sottolineare che questa deroga è estendibile anche a più spacci, anche se localizzati in comuni diversi, a condizione che appartengano alla stessa impresa di produzione. Ciò garantisce una maggiore flessibilità per le imprese che operano su più sedi.
Informazioni Obbligatorie Indipendentemente dalla Deroga
Nonostante la deroga per la vendita diretta, alcune informazioni devono essere sempre presenti, indipendentemente dalla qualifica del prodotto come preimballato o preincartato:
- Data di scadenza (per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico) o termine minimo di conservazione (con indicazione di data, mese e anno).
- Informazioni relative all’uso sicuro del prodotto, come previsto dal Regolamento CE 178/02, articolo 14.
- Identificazione del lotto di appartenenza, fondamentale per la gestione del rischio in caso di criticità di sicurezza alimentare, ai sensi del Regolamento CE 178/02, articolo 19.
Questi requisiti minimi sono essenziali per garantire la sicurezza e la tracciabilità degli alimenti, tutelando la salute dei consumatori.
Distinzione tra Attività di Panificazione e Pasticceria
Un punto fondamentale per comprendere appieno la normativa è la distinzione tra le attività di panificazione e quelle di pasticceria, secondo quanto previsto dai codici ATECO. Le attività di panificazione, autorizzate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soggette a specifiche normative.
I forni, muniti del codice ATECO 10.71.20, possono produrre all'interno dei propri laboratori dolci, torte, pasticcini e altri prodotti di pasticceria. Tuttavia, secondo alcune interpretazioni normative, non potrebbero effettuare la vendita diretta al pubblico di tali prodotti, sebbene questa distinzione sia stata oggetto di dibattito e chiarimenti, specialmente in contesti emergenziali.
In relazione all'Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 e successive conferme (Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020), relative alle misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato chiarito che la sospensione delle attività di ristorazione, incluse le pasticcerie, si riferisce anche alle vendite online e alle attività dei relativi laboratori. Questo chiarimento ha avuto un impatto significativo sulla modalità di vendita e produzione durante il periodo pandemico.
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Decreto Conte e Prodotti di Pasticceria
Nel contesto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) legato all'emergenza coronavirus, è stato specificato che "È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari".
Sia la panificazione che la produzione di pasticceria, anche fresca, rientrano nel gruppo dei codici ATECO 10: Industrie alimentari. In particolare, il codice 10.7 riguarda la "Produzione di prodotti da forno e farinacei". Pertanto, per quanto riguarda i provvedimenti legati al coronavirus, non vi sono state limitazioni alla produzione e vendita nei panifici di tutti i prodotti di propria produzione, compresi quelli di pasticceria, pizza e focacce in genere.
Denominazioni Riservate e Mutuo Riconoscimento
La normativa generale sull'etichettatura dei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 5 della Direttiva 2000/13/CE (recepita con il Decreto Legislativo 68/2000), consente di far modificare la denominazione dello Stato di produzione quando un prodotto si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione. Questo principio si applica anche ai prodotti provenienti da altri Paesi dell'UE, in virtù della clausola di "mutuo riconoscimento".
Ad esempio, se un produttore francese volesse commercializzare in Italia un "Panettone" fatto con margarina al posto del burro, tale prodotto, differenziandosi sostanzialmente dal prodotto conosciuto in Italia, potrebbe essere venduto, ma non con la denominazione riservata "Panettone". La legge fissa requisiti minimi per alcune denominazioni, come il panettone o il pandoro, al di sopra dei quali ogni produttore può migliorare le proprie ricette.

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