Autorizzazione Paesaggistica Semplificata: Procedura e Normativa nel Comune di Gorgonzola
L'autorizzazione paesaggistica rappresenta un passaggio fondamentale per chiunque intenda realizzare interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico. In particolare, per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica semplificata, l'iter procedurale è disciplinato dal Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31. Questa normativa mira a snellire le procedure per interventi di lieve entità, pur garantendo la tutela del paesaggio.
Il territorio del Comune di Gorgonzola presenta aree di particolare interesse paesaggistico. Un esempio significativo è l'ambito vincolato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 490/99, che interessa la parte meridionale del territorio comunale ricadente all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano. È importante ricordare che le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei Comuni, ai sensi dei commi 1 e 4 della Legge Regionale, sono state definite anche con la Delibera di Giunta Regionale n. 8/2121 del 21 marzo 2006, che ha approvato i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.
Nel nuovo D.P.R. 31/2017 sono stati individuati 31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (Allegato A), i quali vanno ad incrementare i casi di esclusione già previsti dall'art. 149 del D.Lgs. 42/2004. Questi interventi non richiedono una specifica autorizzazione paesaggistica, semplificando ulteriormente l'iter per il cittadino.

Procedure per l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
La pratica di autorizzazione paesaggistica semplificata dovrà concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Rispetto alla procedura precedente, una delle novità introdotte è l'eliminazione della verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento.
Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, l’Amministrazione procedente ha la facoltà di richiedere gli ulteriori documenti e chiarimenti ritenuti indispensabili. Tali integrazioni documentali dovranno pervenire entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di tali integrazioni, l'istanza verrà dichiarata improcedibile.
Successivamente, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza (o dalla ricezione dell'ulteriore documentazione richiesta, qualora sia stata richiesta un'integrazione), l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza, per via telematica, una motivata proposta di accoglimento, corredata dalla domanda e dalla documentazione pervenuta.
Se anche la valutazione del Soprintendente risulta positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente. Quest'ultima, infine, adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
Autorizzazione Paesaggistica e Pareri Soprintendenze veloci DDL 1327
Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria e Sanzioni
Per quanto concerne l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, l'iter procedurale è previsto dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146. Il termine complessivo per la conclusione di questo tipo di procedimento è di 105 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Il D.P.R. 31/2017 abroga il precedente D.P.R. 139/2010, lasciando inalterata la procedura ordinaria definita dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
In caso di interventi eseguiti in aree soggette a tutela paesaggistica senza la dovuta autorizzazione, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Sulla base dell'Art. 167 del D. Lgs. 42/2004, viene disposta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria solo in caso di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. Infatti, in forza dell’Art. 167, comma 5, del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche, «Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.»
Sono esclusi dal presente ambito di applicazione gli interventi e le opere non soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 31/2017 e dell’Art. 149 del D. Lgs. 42/2004.
Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni sono destinate, oltre che alla rimessione in pristino, anche a finalità di salvaguardia, nonché agli interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla rimessione in pristino.
In caso di richiesta di autorizzazione paesaggistica, quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente, viene rilasciata la predetta autorizzazione.
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