Costo del Tesserino per la Raccolta dei Funghi in Toscana e Veneto
La raccolta dei funghi epigei spontanei in Italia è soggetta a normative regionali specifiche che ne disciplinano le modalità e i costi. In particolare, la Toscana e il Veneto presentano regolamentazioni dettagliate riguardo al rilascio dei permessi e ai contributi richiesti ai raccoglitori.
Normativa e Costi in Toscana
In Toscana, la raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla Legge Regionale 22 marzo 1999, n. [numero legge non specificato nel testo]. Coloro che desiderano raccogliere funghi al di fuori del proprio Comune di residenza sono tenuti a effettuare un versamento sul conto corrente postale n. [numero conto corrente non specificato nel testo].
Esistono riduzioni significative per determinate categorie:
- I residenti in territori classificati montani beneficiano di una riduzione del 50% degli importi dovuti.
- I soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi specifici, godono di un'analoga riduzione del 50%.
Anche in questi casi, il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. [numero conto corrente non specificato nel testo]. Si raccomanda di conservare una copia della ricevuta, che funge da prova del versamento e può essere esibita in caso di smarrimento, furto o altro.
Non vi sono limiti per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, muniti di attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine e operando nella provincia di residenza a fini di integrazione del reddito, non necessitano di un tesserino.
La raccolta è consentita nei boschi e terreni non coltivati, purché l'accesso sia permesso e la raccolta non sia riservata. L'orario consentito va da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. La ricerca dei funghi è severamente vietata durante le ore notturne.
Le normative di riferimento in Toscana includono:
- Legge Regionale 31 gennaio 2012, n. [numero legge non specificato nel testo]
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 739/2012 "Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati."
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 267/2024 "Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Individuazione dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare."

Esenzioni dal Pagamento del Contributo
Sono esentati dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi:
- I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva e gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi.
- Gli enti preposti possono esentare dal pagamento anche i residenti nei rispettivi ambiti territoriali.
- I soggetti portatori di handicap, come definiti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non residenti.
Gli enti competenti possono, su base annua, individuare ulteriori categorie di soggetti esentabili. Per consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere in possesso di un documento di identità valido e comprovare i titoli di esenzione tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Normativa e Costi in Veneto
La Regione del Veneto, con la Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 ("Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"), ha attuato i principi fissati dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
In Veneto, il rilascio del titolo per la raccolta è gestito dagli enti preposti e può essere soggetto a diverse tipologie di permesso, con costi variabili:
- Permesso Giornaliero
- Permesso Settimanale
- Permesso Mensile
- Permesso Annuale
Questi permessi sono distinti per zona:
- Funghi Pianura (con specifici titoli per le diverse durate)
- Funghi ex Comunità Montana Lessinia (con specifici titoli per le diverse durate)
Le delibere più recenti che definiscono i contributi includono:
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 130 dell’08/11/2024: Disciplina per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Determinazione del contributo individuale per la raccolta nella zona di pianura.
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 124 del 23/10/2025: Disciplina per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Determinazione del contributo individuale per la raccolta nel territorio dei Comuni dell’ex Comunità Montana della Lessinia ad esclusione del Parco Naturale Regione della Lessinia.
Sono esentati dal titolo per la raccolta nel territorio dei comuni della Lessinia i soggetti con disabilità, come individuati dalla legge n. [riferimento legge non specificato nel testo].

Regole Generali per la Raccolta
Indipendentemente dalla regione, esistono regole comuni per la raccolta dei funghi:
- Divieto di uso di rastrelli e uncini: È vietato l'uso di strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e le radici della vegetazione.
- Conservazione delle caratteristiche morfologiche: Il carpoforo (la parte visibile del fungo) deve conservare tutte le caratteristiche necessarie per una sicura determinazione della specie.
- Pulizia e trasporto: È obbligatorio pulire sommariamente i funghi al momento della raccolta e riporli in contenitori rigidi e aerati che permettano la dispersione delle spore.
- Divieto di danneggiamento volontario: È severamente vietato danneggiare volontariamente i funghi di qualsiasi specie.
- Giornate di raccolta: Nelle more della definizione da parte degli enti preposti, le giornate di raccolta sono solitamente martedì, venerdì, domenica e le festività infrasettimanali.
- Divieto nelle aree urbane: È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri circostanti.
- Zone di particolare pregio: Gli enti preposti possono individuare e vietare la raccolta in zone di particolare pregio naturalistico-ambientale.
Il limite di raccolta giornaliera pro-capite per i funghi epigei commestibili è complessivamente di 3 kg, di cui non più di 1 kg di specie specifiche come la Calocybe gambosa (Fungo di S. Giorgio).
Funghi: le regole per la raccolta - Unomattina 28/10/2024
Vendita di Funghi
La vendita di funghi freschi spontanei e di funghi porcini secchi sfusi destinati al dettaglio è consentita previa autorizzazione comunale (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA). I venditori devono essere riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate e disporre di idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS.
Sanzioni
Le violazioni delle norme sulla raccolta dei funghi sono soggette a sanzioni pecuniarie. Le multe possono variare da 52,00 a 104,00 euro per ciascuna violazione dei divieti e delle prescrizioni sulle modalità di raccolta. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le leggi vigenti in materia.
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